La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4828 del 16 febbraio 2023, ha stabilito che l’appalto di manodopera non è da considerarsi come genuino ed è dunque vietato, nel caso in cui manchi un’organizzazione di impresa impiegata nell’appalto e sia il committente ad esercitare concretamente il potere direttivo sui lavoratori formalmente dipendenti dall’impresa appaltatrice.

La Suprema Corte chiarisce preliminarmente che l’appalto di manodopera si configura:

  • in presenza dell’impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante;
  • quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un’autonoma organizzazione (ci si riferisce al caso di attività realizzate all’interno dell’impresa appaltante a condizione che l’appaltatore non dia vita ad un’organizzazione lavorativa autonoma e non assuma il rischio di impresa).

La Corte di Cassazione richiama la giurisprudenza consolidata sul tema (cfr. Cass., n. 1754 del 2021) secondo la quale, al fine di valutare l’illegittimità dell’appalto, è necessario concentrare l’analisi sull’assenza dell’organizzazione di impresa impiegata nello stesso e sull’esercizio da parte del committente del potere direttivo sui lavoratori che formalmente dipendono dall’impresa appaltatrice.

Pertanto, il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro opera in tutti i casi in cui l’appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa e

  • si occupa solo della gestione amministrativa del rapporto (quale, ad esempio, la gestione delle ferie);
  • non assume alcun rischio economico e non esercita nei confronti dei propri dipendenti il potere direttivo e di controllo;
  • non è presente alcuna organizzazione della prestazione finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

In altre parole, se l’appaltatore si limita a gestire dal punto di vista amministrativo il rapporto senza assumere alcun rischio economico e senza una reale organizzazione della prestazione, si configura un appalto di manodopera illecito.

In estrema sintesi, al fine di valutare la legittimità di un appalto di manodopera è essenziale il requisito dell’autonomia di gestione e organizzazione in mancanza del quale si configura un negozio vietato dal nostro ordinamento.

La Corte di Cassazione conferma la pronuncia della Corte di merito che aveva accertato la mancanza di una sufficiente organizzazione di impresa in capo all’appaltatrice nell’esecuzione dell’appalto e che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’appaltatrice era stato gestito direttamente dalla committente che aveva disposto delle prestazioni dei lavoratori.

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